Regolamento 31 maggio 2016, n. 5
Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
Bollettino Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2016
Articolo 12
(Titoli di abilitazione)
1. I titoli di abilitazione inerenti alla caccia al Cinghiale in forma collettiva, i riconoscimenti di equipollenza, nonché le autorizzazioni di cui all’articolo 8, comma 12, rilasciati dalle Amministrazioni provinciali liguri e dalla Città Metropolitana di Genova, mantengono la loro validità.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .
Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 5 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 .
Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 13 luglio 2022, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 5 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 .