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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 12 aprile 2016, n. 3

Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 8 del 27 aprile 2016

Articolo 13
(Sospensioni e revoche)
1. La Regione dispone:
a) la sospensione dell'abilitazione agli abbattimenti selettivi o la sospensione dei suoi effetti giuridici in caso di abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni per una stagione venatoria, per le seguenti infrazioni:(24)

Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.

1) mancata comunicazione di uscita;
2) mancata consegna al centro di raccolta del capo abbattuto entro i termini previsti;
3) collocazione di sostanze attrattive per l'esercizio della caccia di selezione;
4) esercizio di caccia di selezione fuori dalla zona di caccia assegnata, in zona non adiacente;
5) omessa segnalazione di ferimento di capo;
6) mancata messa in custodia dell'arma, anche se scarica, per raggiungere o lasciare la zona di caccia assegnata;
7) violazione delle disposizioni inerenti all’accompagnamento di cui all’articolo 10;(25)

Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.

8) scambio dei capi abbattuti tra cacciatori di selezione;
b) la sospensione dell'abilitazione agli abbattimenti selettivi o la sospensione dei suoi effetti giuridici in caso di abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni, per due stagioni venatorie, per le seguenti infrazioni:(26)

Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.

1) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori sprovvisti dei bracciali inamovibili e delle relative schede biometriche fornite dall'A.T.C./C.A. per i capi assegnati di cui è in corso il prelievo;
2) violazione delle disposizioni inerenti all’uso dei mezzi motorizzati di cui all’articolo 9, comma 8; (27)

Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.

3) mancato versamento all’A.T.C./C.A. delle somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f);
c) la revoca dell’abilitazione alla caccia di selezione o la cessazione degli effetti giuridici della stessa in ordine ad abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni, per le seguenti infrazioni:
1) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori abilitati ma non autorizzati;
2) esercizio di caccia di selezione fuori dal periodo di caccia di selezione;
3) esercizio di caccia in violazione dell'Sito esternoarticolo 30 L. 157/92 , lett. a), b), c), d), e), f), g), i) e h) limitatamente all'abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi nei cui confronti la caccia non è consentita e all'esercizio di caccia con mezzi vietati, esclusi i richiami di cui al capoverso successivo;
4) utilizzo di armi semiautomatiche per la caccia di selezione di Capriolo, Daino, Cervo, Muflone e Camoscio;(28)

Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.

5) omessa immediata applicazione, prima della rimozione dell'animale, del bracciale inamovibile, o sua non perfetta chiusura senza il taglio delle apposite linguette, o manomissione dello stesso;
6) recidiva entro cinque anni per le infrazioni di cui alle lettere a), punto 1) e b), punto 1);
2. In caso di revoca il cacciatore potrà nuovamente conseguire l’abilitazione, previa iscrizione al corso e superamento del relativo esame, ovvero chiedere nuovamente il riconoscimento dell'equipollenza per abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni, decorsi tre anni dal provvedimento di revoca.
3. L’abilitazione alla caccia di selezione non potrà essere nuovamente conseguita in caso di recidiva, accertata entro cinque anni, per le infrazioni di cui al comma 1 lettere b) e c).
4. L’organo accertatore trasmette alla Regione il verbale di accertamento della violazione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
5. I provvedimenti di sospensione o revoca di cui al comma 1del presente articolo sono assunti anche ove il responsabile della violazione abbia provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 49, comma 1 della l.r. 29/94 per le violazioni delle disposizioni regolamentari.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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