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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 12 aprile 2016, n. 3

Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 8 del 27 aprile 2016

Articolo 12
(Punteggi)
1. L'A.T.C./C.A. dispone, nell'ambito delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), le penalizzazioni e gli incentivi, in termini di punteggio, che saranno attribuiti all'atto della redazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 8 comma 1 per la stagione venatoria seguente, nonché le fattispecie per le quali è disposto l'accompagnamento obbligatorio.
2. Le penalizzazioni sono applicate alle seguenti fattispecie:
a) errore di abbattimento, per classe di sesso ed età rispetto al capo assegnato, fatti salvi gli errori lievi di cui ai seguenti commi 3 e 4, nel caso in cui il cacciatore provveda a compilare la scheda, ad applicare il bracciale e a consegnare il capo al centro di raccolta;
b) recidiva nell'errore lieve, nel corso della stessa stagione o in quella successiva;
c) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori sprovvisti di binocolo e/o cannocchiale;
d) errore di abbattimento compiuto nell'ultima ora di caccia (ulteriore decurtazione di punteggio oltre a quanto previsto al punto a));
e) esercizio di caccia alla cerca con arma carica non in sicura;
f) omessa denuncia di colpo mancato;
g) superamento della distanza massima di tiro;
3. Per gli abbattimenti effettuati nei periodi di cui all'articolo 7 comma 1 sono definiti i seguenti errori lievi:
a) Capriolo:
1) prelievo di femmina di classe 0, anziché di femmina di classe I, e viceversa;
2) prelievo di maschio di classe I, solo se con trofeo forcuto, palcuto o di altezza superiore alle orecchie, anziché di maschio di classe II-III;
3) prelievo di maschio di classe II-III, solo se con trofeo puntuto o di altezza inferiore alle orecchie, anziché maschio di classe I;
b) Daino:
1) prelievo di esemplari di classe 0 anziché di femmina di classe I, e viceversa;
c) Cinghiale:
1) prelievo di femmina di classe I-II, anziché di maschio di classe I-II e viceversa.
d) Cervo:
1) prelievo esemplari di classe 0 anziché di femmina di classe I, e viceversa.(20)

Lettera aggiunta dall'art. 10 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.

4. Sono inoltre considerati errori lievi gli abbattimenti di animali che presentano caratteristiche biometriche riferibili ad altre classi, secondo l'insindacabile giudizio del tecnico responsabile dell’accertamento dei capi abbattuti.(21)

Comma così modificato all'art. 10 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.

5. Non si applica alcuna penalizzazione ai seguenti casi:
a) Capriolo:
1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;
2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa;
b) Daino:
1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;
2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa;
c) Camoscio;
1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;
2) prelievo di maschio di classe I, anziché di femmina di classe I, e viceversa;
d) Cinghiale:
1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;
2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II, e viceversa;
3) prelievo di maschio di classe I, anziché di maschio di classe II, e viceversa;
4) prelievo di capo di classe 0, anziché di maschio o femmina di classe I.
1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;
2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa;
1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;
2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .