Regolamento 12 aprile 2016, n. 3
Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
Bollettino Ufficiale n. 8 del 27 aprile 2016
Articolo 10
(Uscite di caccia e accompagnamento)
1. Ogni cacciatore di selezione autorizzato deve preventivamente comunicare l'uscita all’A.T.C./C.A. secondo le modalità dallo stesso definite.
2. I cacciatori di selezione possono essere seguiti nelle uscite da non più di due soggetti disarmati, i cui dati devono essere comunicati all’A.T.C./C.A. secondo quanto previsto al comma 1.
3. L’A.T.C./C.A. può conferire la qualifica di “Accompagnatore” esclusivamente a cacciatori di selezione o selecensitori abilitati. Gli “Accompagnatori” seguono nelle uscite di caccia i cacciatori di selezione autorizzati per le finalità e secondo le modalità stabilite dall'A.T.C./C.A..
4. Il cacciatore che partecipa per la prima volta al prelievo selettivo del Camoscio deve essere obbligatoriamente accompagnato, per due stagioni venatorie, da un cacciatore di selezione che abbia partecipato ad almeno due piani di abbattimento di tale specie senza essere incorso in alcuna infrazione.
5. L’accompagnamento è obbligatorio per i cacciatori di selezione di cui all’articolo 8, comma 10, fatta eccezione per il prelievo selettivo del Cinghiale.
6. Ai cacciatori di selezione e ai soggetti di cui al comma 2 che li seguono nelle uscite è vietato l’attraversamento a piedi di aree protette in forma disgiunta.
7. L'”Accompagnatore” o i soggetti di cui al comma 2 non devono essere incorsi in sanzioni previste all'articolo 30 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) e h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) limitatamente all’abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi nei cui confronti la caccia non è consentita e all'esercizio di caccia con mezzi vietati, esclusi i richiami di cui al capoverso seguente, nonché nelle sanzioni di cui all'articolo 49 comma 1, ultimo capoverso, l.r. 29/94 .(17)
8. Il possesso dei requisiti di cui al comma 6 da parte dei soggetti di cui al comma 2 è oggetto di dichiarazione all’A.T.C./C.A. ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Note del Redattore: