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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 12 aprile 2016, n. 3

Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 8 del 27 aprile 2016

Articolo 1
(Finalità e principi)
1. Il presente regolamento disciplina la caccia di selezione ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Al fine di ottenere popolazioni animali sane, ben strutturate e numericamente commisurate all’ambiente che occupano, la gestione faunistico-venatoria degli ungulati attraverso la caccia di selezione deve essere basata sui seguenti principi:
a) la conoscenza qualitativa e quantitativa delle popolazioni animali valutata in base a censimenti e stime di consistenza (di seguito denominati “monitoraggi”);
b) la valutazione della capacità di carico dell’ambiente e della densità minima compatibile con la caccia;
c) l’impostazione di coerenti piani di prelievo e la puntuale verifica degli stessi, con controllo biometrico dei capi abbattuti;
d) l’applicazione di mezzi e tempi di caccia biologicamente corretti e tecnicamente idonei;
e) la distribuzione programmata della pressione venatoria;
f) la destinazione dei proventi risultanti dall’applicazione del presente Regolamento finalizzata alla gestione della caccia di selezione e alla tutela delle attività agro-silvo-pastorali;
g) la partecipazione dei cacciatori a specifici corsi di abilitazione per la caccia di selezione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .

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Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4 .