Regolamento 12 aprile 2016, n. 3
Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
Bollettino Ufficiale n. 8 del 27 aprile 2016
Articolo 1
(Finalità e principi)
1. Il presente regolamento disciplina la caccia di selezione ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Al fine di ottenere popolazioni animali sane, ben strutturate e numericamente commisurate all’ambiente che occupano, la gestione faunistico-venatoria degli ungulati attraverso la caccia di selezione deve essere basata sui seguenti principi:
a) la conoscenza qualitativa e quantitativa delle popolazioni animali valutata in base a censimenti e stime di consistenza (di seguito denominati “monitoraggi”);
b) la valutazione della capacità di carico dell’ambiente e della densità minima compatibile con la caccia;
c) l’impostazione di coerenti piani di prelievo e la puntuale verifica degli stessi, con controllo biometrico dei capi abbattuti;
d) l’applicazione di mezzi e tempi di caccia biologicamente corretti e tecnicamente idonei;
e) la distribuzione programmata della pressione venatoria;
f) la destinazione dei proventi risultanti dall’applicazione del presente Regolamento finalizzata alla gestione della caccia di selezione e alla tutela delle attività agro-silvo-pastorali;
g) la partecipazione dei cacciatori a specifici corsi di abilitazione per la caccia di selezione.
Note del Redattore: