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Documento vigente: Testo Originale

Regolamento 4 aprile 2016, n. 2

Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 aprile 2016

Art. 6.
(Destinatari del Fondo)
1. Possono beneficiare del risarcimento i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, avuto riguardo in via prioritaria per gli imprenditori agricoli professionali, che abbiano subito danni alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria e cinofila.
2. Possono beneficiare del contributo finalizzato alla prevenzione dei danni i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, avuto riguardo in via prioritaria per gli imprenditori agricoli professionali, che intendano mettere in opera strutture atte alla salvaguardia delle colture purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi da parte di altri Enti.