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Documento vigente: Testo Originale

Regolamento 4 aprile 2016, n. 2

Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 aprile 2016

Art. 3.
(Composizione del Comitato)
1. Alla gestione del fondo di cui all’articolo 1 è preposto un apposito Comitato di cui all’articolo 43 comma 2 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni nominato dalla Giunta Regionale.
2. Il Comitato è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o un suo delegato, che svolge funzioni di presidente;
b) n. 4 rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) n. 4 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, avuto riguardo dell’esigenza di assicurare la rappresentanza di tutti i territori provinciali.
3. Per ciascun componente sono nominati i relativi supplenti.
4. Possono, inoltre, essere sentiti alle sedute del Comitato sulla base delle problematiche trattate, i presidenti o loro delegati degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) territorialmente interessati, nonché i tecnici istruttori delle pratiche.