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Documento vigente: Testo Originale

Regolamento 4 aprile 2016, n. 2

Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)

Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 aprile 2016

Art.1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 43 comma 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, volto alla prevenzione e al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e nell’esercizio dell’attività venatoria e cinofila.
2. I risarcimenti vengono liquidati in misura proporzionale alle risorse disponibili.