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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 9 aprile 2014, n. 1

Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”. (1)

(1) Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 5 del 16 aprile 2014

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 19 del regolamento regionale 2/2009 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” )
1. Il comma 1 dell’articolo 19 del regolamento regionale è sostituito dal seguente:
“1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa.".
2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Qualora l’ospitalità diffusa sia localizzata in Comuni con un complessivo numero di residenti non superiore a 5.000, ovvero localizzate in un unico Comune il limite minimo dei posti letto, comprensivo dei posti letto aggiuntivi è fissato a 25.”.

Note del Redattore:

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(1) Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .