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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 9 aprile 2014, n. 1

Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”. (1)

(1) Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 5 del 16 aprile 2014

Art. 5
(Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 3/2010 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 del regolamento regionale n. 3/2010 le parole “, le case e appartamenti per vacanze” sono soppresse.

Note del Redattore:

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(1) Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .