Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7
Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.
Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 ottobre 2013
Articolo 9
(Durata della concessione)(18)
1. Le concessioni di utilizzo di beni demaniali, oggetto del presente regolamento, hanno la durata massima di 19 anni.
2. Nel caso di derivazioni idriche, la durata della concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico coincide con quella della concessione a derivare.
Note del Redattore:
Lettera soppressa dall'art. unico del r.r. 19 marzo 2019, n. 1 e così sostituita dall'art. 15 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .