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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7

Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.

Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 ottobre 2013

Articolo 9
1. Le concessioni di utilizzo di beni demaniali, oggetto del presente regolamento, hanno la durata massima di 19 anni.
2. Nel caso di derivazioni idriche, la durata della concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico coincide con quella della concessione a derivare.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 8).

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Nota soppressa. Vedi nota 13)

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Nota soppressa. Vedi nota 13).

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Nota soppressa. Vedi nota 18).

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Articolo così sostituito dall'art. 1 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Articolo così sostituito dall'art. 4 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Articolo così sostituito dall'art. 10 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 12 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 13 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 14 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Alinea così modificato dall'art. 15 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 16 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 16 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .