Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7
Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.
Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 ottobre 2013
Articolo 6
(Provvedimento di concessione)(13)
1. La Regione, previa acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche con le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), conclude l’istruttoria e procede al rilascio del provvedimento concessorio. L’efficacia della concessione è subordinata al pagamento, da parte dell’interessato, del canone e della cauzione, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento e con le modalità, di cui agli articoli 10 e 11, ed alla sottoscrizione del disciplinare di cui all’articolo 7, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, fermo restando che l’inutile decorso dei termini determina la decadenza dalla concessione, di cui all’articolo 15, e la cauzione ed il canone eventualmente versati non sono restituiti.
2. La Regione adotta un unico provvedimento concessorio comprensivo dell’autorizzazione idraulica, di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), laddove necessario.
3. Nel caso in cui l’autorità procedente sia diversa dall’ente concedente viene rilasciata l’autorizzazione idraulica nell’ambito della conferenza di servizi mentre la concessione demaniale è rilasciata successivamente.
4. In caso di interventi urgenti è consentito il rilascio dell’autorizzazione idraulica, fatta salva la successiva regolarizzazione degli aspetti concessori demaniali.
5. Non è richiesta la sottoscrizione del disciplinare, che è sostituita dalla formale accettazione delle prescrizioni del provvedimento concessorio nei seguenti casi:
a) occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a venti giorni;
b) occupazioni temporanee di durata non superiore a centottanta giorni legata ad usi transitori;
c) nel caso di interventi di asportazione di materiale litoide in alveo.
6. Nell’ambito del servizio idrico integrato il provvedimento di concessione demaniale è rilasciato agli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che sono affidate in concessione al gestore del servizio.
7. La Regione, sulla base di specifici criteri applicativi approvati dalla Giunta Regionale, può rilasciare concessioni cumulative a favore di soggetti gestori di servizi pubblici essenziali titolari di più rapporti concessori, qualora le infrastrutture lineari di pubblico servizio interferiscano con il reticolo idrografico regionale di cui al regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua), previo accordo sostitutivo dell’atto concessorio.
Note del Redattore:
Lettera soppressa dall'art. unico del r.r. 19 marzo 2019, n. 1 e così sostituita dall'art. 15 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .