Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7
Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.
Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 ottobre 2013
Articolo 15
(Decadenza e revoca della concessione)
1. L’ente concedente dispone la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:(27)
a) il mancato pagamento di due annualità da parte di soggetto privato e di quattro annualità da parte di Ente Pubblico, fatte salve eventuali rateizzazioni; (6)
b) l’inosservanza delle condizioni essenziali previste nella concessione;
c) la cessione della concessione effettuata senza l’autorizzazione di cui all’articolo 14;
c ter) l’affidamento della gestione, di cui all’articolo 14, comma 5 in assenza dell’autorizzazione prevista. (29)
2. Al concessionario dichiarato decaduto non spetta alcun tipo di rimborso, sia per interventi e/od opere eseguite sia per le spese sostenute. La cauzione di cui all’articolo 11 è trattenuta dall’ente concedente.
3. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Note del Redattore:
Lettera soppressa dall'art. unico del r.r. 19 marzo 2019, n. 1 e così sostituita dall'art. 15 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .