Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7
Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.
Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 ottobre 2013
Articolo 13
(Rinnovo della concessione)
1. Ai fini del rinnovo della concessione il soggetto interessato presenta istanza all’ente concedente almeno sei mesi prima della scadenza.
1bis. In ogni caso la concessione di utilizzo dei beni demaniali può essere proseguita fino alla decisione espressa purché il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni. (5)
2. Le richieste di rinnovo di concessioni di aree di pertinenza idraulica, destinate ad uso o servizio di attività economiche, di cui all’articolo 1, comma 2, sono considerate, a tutti gli effetti, quali richieste di nuova concessione.
3. Qualora il rinnovo di concessioni determini una variante sostanziale all’atto concessorio originario si applicano le disposizioni relative al rilascio di una nuova concessione.
Note del Redattore:
Lettera soppressa dall'art. unico del r.r. 19 marzo 2019, n. 1 e così sostituita dall'art. 15 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .