Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7
Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.
Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 ottobre 2013
Articolo 12
(Effetti della concessione)
1. All’atto della cessazione della concessione, le opere non amovibili eventualmente realizzate dal concessionario sull’area concessa, comprese addizioni, possono essere acquisite, senza oneri, al demanio idrico, previa verifica da parte degli uffici, della sussistenza di un interesse pubblico a trattenerle.(25)
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1 il responsabile del procedimento ne da’ comunicazione al concessionario e richiede ai competenti uffici dello Stato di esprimersi in merito all’acquisizione al demanio idrico dei manufatti.
3. Nel caso di interventi migliorativi non è riconosciuto al concessionario alcun rimborso.
Note del Redattore:
Lettera soppressa dall'art. unico del r.r. 19 marzo 2019, n. 1 e così sostituita dall'art. 15 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .