Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7
Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.
Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 ottobre 2013
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)(7)
1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 91, comma 1 lettera g) della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e succ. mod. ed int., disciplina il procedimento di rilascio della concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno, garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale, la finalità conservativa del bene pubblico, nonché la conformità agli strumenti di pianificazione di bacino.
2. Il Regolamento stabilisce, in particolare, le modalità procedurali di evidenza pubblica, applicabili ai casi di occupazione di aree di pertinenza idraulica ai fini dello svolgimento delle attività economiche, di cui all’articolo 4 comma 1 della Dir. 2006/123/CE , quali le attività di carattere industriale, le attività di carattere commerciale, le attività artigiane e le libere professioni.
Note del Redattore:
Lettera soppressa dall'art. unico del r.r. 19 marzo 2019, n. 1 e così sostituita dall'art. 15 del r.r. 2 agosto 2022, n. 2 .