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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 27 maggio 2013, n. 4

Regolamento recante norme per la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell’ art. 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio).

Bollettino Ufficiale n. 8 del 5 giugno 2013

Art. 12
(Tesserino del volontario)
1. La Regione assegna, ai sensi dell’articolo 21, comma 3 della l.r. n. 9/2000 , ai volontari operativi un tesserino di riconoscimento personale, da utilizzare soltanto durante gli interventi e le esercitazioni e/o formazioni promosse dalle Autorità di Protezione civile, con validità fino alla data di scadenza della visita medica. Il tesserino è sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto di appartenenza.