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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 27 maggio 2013, n. 4

Regolamento recante norme per la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell’ art. 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio).

Bollettino Ufficiale n. 8 del 5 giugno 2013

Art. 11
(Requisiti dei volontari)
1. I volontari, ai fini della partecipazione ad attività operative devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver compiuto la maggiore età per gli interventi operativi di protezione civile;
b) essere assicurati ai sensi della normativa vigente;
c) aver partecipato ad attività di formazione e di addestramento, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e dai piani e programmi di settore;
d) avere adempiuto agli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria;
e) essere dotati di dispositivi di sicurezza individuale idonei alle attività svolte, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
2. I soggetti, che abbiano compiuto 16 anni, possono essere iscritti nell’elenco quali volontari operativi da impiegare nelle attività di antincendio boschivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a) della l.r. n. 6/1997 , previa dichiarazione di consenso allo svolgimento di tali attività sottoscritta da chi esercita la patria potestà.
3. Per la verifica dei requisiti di cui al comma 1 il legale rappresentante del soggetto di appartenenza presenta, ogni anno, alla Regione apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 .