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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 27 maggio 2013, n. 4

Regolamento recante norme per la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell’ art. 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio).

Bollettino Ufficiale n. 8 del 5 giugno 2013

Art. 1
(Finalità)
1. Con il presente Regolamento la Regione disciplina, ai sensi dell’articolo 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 e ss.mm. (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio), ed in linea con gli indirizzi operativi, volti ad assicurare l’unitaria partecipazione dei soggetti di Volontariato all’attività di protezione civile, di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile del 9 novembre 2012, la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo, di seguito denominato Elenco, articolato in una sezione regionale ed in una sezione provinciale.
2. Al fine di assicurare la partecipazione responsabile dei soggetti di Volontariato, che, a vario titolo, concorrono con la Regione alla funzione di protezione della popolazione, il presente Regolamento stabilisce in particolare:
a) i requisiti di idoneità per l’iscrizione nell’Elenco e le relative modalità di iscrizione e di cancellazione;
b) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di idoneità tecnico operativa, di cui all’articolo 5.