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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 14 luglio 2011, n. 3

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.

Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 luglio 2011

Art. 8.
(Tombinature e coperture)
1. Sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d'acqua, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti, né l'estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo e a garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, rientra in tale fattispecie la realizzazione di tombinature o coperture, ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, ricomprese in progetti organici di sistemazione idraulica finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, laddove sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative per il raggiungimento della messa in sicurezza stessa.
2. E' fatta salva la realizzazione di tombinature provvisorie, adeguatamente dimensionate, in fasi transitorie costruttive o in situazioni di emergenza, che, se del caso, possono essere mantenute come canali di drenaggio delle acque, in caso di realizzazione di discariche o abbancamenti.
3. Le tombinature o coperture ammesse devono comunque garantire il deflusso della portata duecentennale con adeguato franco di sicurezza, come riportato nell'allegato 2. Devono, in ogni caso, essere previste adeguate dimensioni minime della sezione di deflusso, che consentano l'ispezionabilità e le necessarie attività di manutenzione, di norma non inferiori a:
- 2 x 2 metri per i corsi d'acqua del reticolo di primo e secondo livello;
- 3 m2 per i corsi d'acqua del reticolo di terzo livello e minuto.Resta ferma la possibilità per la Provincia, qualora ne ravveda la necessità, di prevedere diverse dimensioni equivalenti, eventualmente inferiori per il reticolo minuto, in funzione degli specifici casi o di prescrivere dimensioni superiori al fine di consentire manutenzioni anche con macchine operatrici od ovviare a specifiche situazioni e problematiche.
4. Relativamente alle coperture ammesse deve essere predisposto un programma di mantenimento della sezione di deflusso di progetto ed effettuata almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità, la pulizia degli attraversamenti da parte del proprietario e/o concessionario. Devono inoltre essere previste opere di intercettazione del materiale nelle zone di imbocco e/o eventuali vasche di sedimentazione a monte.
5. Per le opere esistenti che risultino insufficienti rispetto ai valori di portata di cui al comma 3, ne deve essere previsto l'adeguamento in sede di rinnovo delle concessioni ovvero a seguito di accertamenti di polizia idraulica, secondo modalità e priorità previste dalla Provincia nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze. Tale adeguamento, peraltro, può essere effettuato anche con gradualità in ragione dei vincoli di urbanizzazione eventualmente presenti e comunque della dimostrata impossibilità di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, purché contribuiscano ad un significativo miglioramento delle condizioni di deflusso.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . L'articolo 2 del regolamento regionale 1/2016 dispone in via transitoria che “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.

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Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.

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Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.

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Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio la nota n. 1.

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Con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2012, n. 1209 sono stati approvati gli indirizzi di semplificazione.

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Con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1321 sono stati approvati gli indirizzi e i criteri in materia di gestione del demanio idrico e di pulizia idraulica in presenza di opere interferenti con l'alveo del corso d'acqua.

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A far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale 1/2016 (7aprile 2016) trova applicazione il regime transitorio previsto dall'articolo 2 del medesimo regolamento regionale secondo cui “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già dotati di titolo edilizio, nonché gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.