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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 14 luglio 2011, n. 3

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.

Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 luglio 2011

Art. 4.
(Fasce di tutela)
1. A fini di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l'adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di protezione civile, sono stabilite fasce di tutela .
2. I limiti delle fasce di tutela si misurano:
a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il limite demaniale;
b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che rendono eventuali aree demaniali esterne avulse dall'alveo;
c) a partire dall'intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa.
4. Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo minuto è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a 3 metri.
7. La fascia di rispetto dai corsi d'acqua in cui sono vietati gli scavi coincide con quella di cui ai commi 3 e 4, ed è soggetta allo stesso regime normativo.
8. Nella fascia dei 3 m dai corsi d'acqua sono inoltre vietate le piantagioni di alberi e siepi e le movimentazioni di terreno superiori a 50 cm. Sono consentiti interventi di ripristino della vegetazione a condizione che, sulla base di adeguata documentazione tecnica, sia dimostrato che non comportino danni alla stabilità delle sponde o delle opere di protezione, e ne sia assicurata la possibilità di adeguata manutenzione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . L'articolo 2 del regolamento regionale 1/2016 dispone in via transitoria che “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.

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Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.

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Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.

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Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio la nota n. 1.

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Con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2012, n. 1209 sono stati approvati gli indirizzi di semplificazione.

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Con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1321 sono stati approvati gli indirizzi e i criteri in materia di gestione del demanio idrico e di pulizia idraulica in presenza di opere interferenti con l'alveo del corso d'acqua.

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A far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale 1/2016 (7aprile 2016) trova applicazione il regime transitorio previsto dall'articolo 2 del medesimo regolamento regionale secondo cui “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già dotati di titolo edilizio, nonché gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.