Regolamento 14 luglio 2011, n. 3
Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 luglio 2011
Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . L'articolo 2 del regolamento regionale 1/2016 dispone in via transitoria che “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.
Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.
Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.
Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio la nota n. 1.
Con deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2012, n. 1209 sono stati approvati gli indirizzi di semplificazione.
Con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1321 sono stati approvati gli indirizzi e i criteri in materia di gestione del demanio idrico e di pulizia idraulica in presenza di opere interferenti con l'alveo del corso d'acqua.
A far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale 1/2016 (7aprile 2016) trova applicazione il regime transitorio previsto dall'articolo 2 del medesimo regolamento regionale secondo cui “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già dotati di titolo edilizio, nonché gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.