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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 14 luglio 2011, n. 3

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.

Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 luglio 2011

Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) Reticolo idrografico regionale: reticolo idrografico che comprende tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale, ovvero quelli già iscritti agli ex elenchi delle acque pubbliche e quelli per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta con l'entrata in vigore del Sito esternoD.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche). Il reticolo idrografico è articolato nei seguenti livelli:
1) reticolo idrografico di primo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso con superficie maggiore di 1 Km2 ;
2) reticolo idrografico di secondo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km2;
3) reticolo idrografico di terzo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km2;
4) reticolo idrografico minuto: porzione del reticolo idrografico regionale comprendente le aste fluviali non appartenenti alle articolazioni definite alle lettere precedenti.A fini applicativi della disciplina del presente regolamento, laddove relativa a tale articolazione, si fa riferimento alla gerarchizzazione del reticolo idrografico secondo il criterio di Horton-Strahler, associando ad ogni tratto fluviale la normativa relativa all'area sottesa al primo nodo di confluenza a valle del tratto stesso.
b) Aree a valenza naturalistica: aree SIC, ZPS, Aree Protette nonché gli elementi della rete ecologica relativi agli ambienti acquatici, rappresentati dai corridoi ecologici per specie di ambiente acquatico e le tappe di attraversamento per specie di ambiente acquatico come individuata nella cartografia approvata in attuazione della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità);
c) Centro urbano: perimetro continuo che comprende tutte le aree del territorio comunale, edificate con continuità ed i lotti interclusi, ad esclusione, in ogni caso, degli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
d) Arginatura o argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio circostante. Per piede esterno dell'argine si intende il punto del rilevato arginale, lato campagna, a quota più bassa;
e) Sponda o difesa spondale: limite dell'alveo inciso di un corso d'acqua; può essere naturale oppure essere una opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di protezione dall'azione erosiva della corrente. Per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell'alveo inciso o della difesa spondale a quota più elevata;
f) Scavi e movimentazioni del terreno: con il termine scavi ci si riferisce agli scavi aperti permanenti; gli scavi temporanei che vengono colmati rientrano nel concetto di movimentazioni del terreno;
g) Tombinature e coperture: opere che comportano il deflusso attraverso sezioni completamente chiuse, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti. Si può trattare di canalizzazioni completamente artificiali chiuse, a sezione costante o variabile lungo il corso d'acqua, o di una copertura del corso d'acqua lungo il suo corso naturale. Le coperture sono inquadrabili tra i ponti od attraversamenti quando hanno l'unico fine di consentire l'attraversamento dei corsi d'acqua, collegando il più direttamente possibile due sponde opposte.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . L'articolo 2 del regolamento regionale 1/2016 dispone in via transitoria che “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.

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Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.

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Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio, la nota n. 1.

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Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 16 marzo 2016, n. 1 . Si veda, quanto al regime transitorio la nota n. 1.

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Con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2012, n. 1209 sono stati approvati gli indirizzi di semplificazione.

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Con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1321 sono stati approvati gli indirizzi e i criteri in materia di gestione del demanio idrico e di pulizia idraulica in presenza di opere interferenti con l'alveo del corso d'acqua.

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A far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale 1/2016 (7aprile 2016) trova applicazione il regime transitorio previsto dall'articolo 2 del medesimo regolamento regionale secondo cui “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già dotati di titolo edilizio, nonché gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.”.