Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) Reticolo idrografico regionale: reticolo idrografico che comprende tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale, ovvero quelli già iscritti agli ex elenchi delle acque pubbliche e quelli per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta con l'entrata in vigore del
D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche). Il reticolo idrografico è articolato nei seguenti livelli:
1) reticolo idrografico di primo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso con superficie maggiore di 1 Km2 ;
2) reticolo idrografico di secondo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km2;
3) reticolo idrografico di terzo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km2;
4) reticolo idrografico minuto: porzione del reticolo idrografico regionale comprendente le aste fluviali non appartenenti alle articolazioni definite alle lettere precedenti.A fini applicativi della disciplina del presente regolamento, laddove relativa a tale articolazione, si fa riferimento alla gerarchizzazione del reticolo idrografico secondo il criterio di Horton-Strahler, associando ad ogni tratto fluviale la normativa relativa all'area sottesa al primo nodo di confluenza a valle del tratto stesso.
b) Aree a valenza naturalistica: aree SIC, ZPS, Aree Protette nonché gli elementi della rete ecologica relativi agli ambienti acquatici, rappresentati dai corridoi ecologici per specie di ambiente acquatico e le tappe di attraversamento per specie di ambiente acquatico come individuata nella cartografia approvata in attuazione della
legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità);
c) Centro urbano: perimetro continuo che comprende tutte le aree del territorio comunale, edificate con continuità ed i lotti interclusi, ad esclusione, in ogni caso, degli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
d) Arginatura o argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio circostante. Per piede esterno dell'argine si intende il punto del rilevato arginale, lato campagna, a quota più bassa;
e) Sponda o difesa spondale: limite dell'alveo inciso di un corso d'acqua; può essere naturale oppure essere una opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di protezione dall'azione erosiva della corrente. Per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell'alveo inciso o della difesa spondale a quota più elevata;
f) Scavi e movimentazioni del terreno: con il termine scavi ci si riferisce agli scavi aperti permanenti; gli scavi temporanei che vengono colmati rientrano nel concetto di movimentazioni del terreno;
g) Tombinature e coperture: opere che comportano il deflusso attraverso sezioni completamente chiuse, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti. Si può trattare di canalizzazioni completamente artificiali chiuse, a sezione costante o variabile lungo il corso d'acqua, o di una copertura del corso d'acqua lungo il suo corso naturale. Le coperture sono inquadrabili tra i ponti od attraversamenti quando hanno l'unico fine di consentire l'attraversamento dei corsi d'acqua, collegando il più direttamente possibile due sponde opposte.