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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 21 febbraio 2011, n. 1

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari" e modifiche ai Regolamenti Regionali n. 3/2009 e n. 3/2010. (28)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019.

Bollettino Ufficiale n. 5 del 9 marzo 2011

Art. 40.
(Modifica al regolamento regionale 23 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)
1. Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" allegata al R.R. 23 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) è abrogato.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall' art. 2 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Comma già modificato dall' art. 3 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 .

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Comma già modificato dall' art. 4 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Comma già modificato dall' art. 5 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

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Comma così modificato dall' art. 6 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 .

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Comma così modificato dall' art. 7 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 .

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Comma già modificato dall' art. 8 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Nota già modificata dall'art. 9 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificata dall’art. 19 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 6 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

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Punto così modificato dall’art. 7 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 8 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 9 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 10 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 11 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 12 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 13 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 14 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 15 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 16 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 17 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Punto così modificato dall’art. 14 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Allegato già modificato dal R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dal R.R. 10 dicembre 2013, n. 8 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .