Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3
Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) (3)
Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010
Art. 9.
(Dipendenze)
1. Le case per ferie e gli ostelli della gioventù possono svolgere la propria attività, oltrechè nella sede principale o "casa madre", ove sono di regola erogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze localizzate in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi, posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.(2)
2. La casa madre e le dipendenze sono classificate congiuntamente utilizzando lo stesso modello di classificazione.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 è ammesso che le unità abitative siano tutte ubicate nella dipendenza purché questa non disti più di 50 metri di percorso pedonale dalla casa madre nella quale sono di regola erogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti.
Note del Redattore:
Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .