Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010

Art. 5.
(Altezze e volumi)
1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene e edilizia, con un minimo di metri 2,70 ridotto a metri 2,40 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni.
2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare l'altezza minima interna delle unità abitative è ridotta a metri 2,55, ulteriormente ridotta a metri 2,40 per le strutture già esistenti.
3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di metri 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.
4. Le dimensioni delle altezze delle unità abitative di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridotte sino a metri 2,40 a condizione che il volume minimo delle unità abitative sia quello risultante dal prodotto tra le altezze di cui ai commi 1 e 2 e le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15, 17, 19 e 24.
5. Le unità abitative degli esercizi ricettivi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono avere altezze utili interne inferiori a quelle previste dal presente articolo, purché risultino in possesso della prescritta abitabilità o agibilità e a condizione che il volume minimo delle unità abitative sia quello risultante dal prodotto tra le altezze di cui ai commi 1 e 2 e le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15, 17, 19 e 24.
6. Nei casi in cui il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta minima - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso - è fissata in metri 2,30 riducibili a metri 2,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui al presente regolamento non può essere inferiore a metri 1,50 riducibili a metri 1,30 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Per gli edifici posti a quota superiore a 700 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media interna netta minima può essere ridotta a metri 2,10 ulteriormente riducibili a metri 2,00 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui al presente Regolamento non può essere inferiore a metri 1,30 riducibili a metri 1,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Il rapporto tra la superficie dei serramenti esterni e la superficie delle unità abitative è pari o superiore a un sedicesimo. In tali casi il volume minimo delle unità abitative deve essere quello risultante dal prodotto tra le altezze di cui ai commi 1 e 2 e le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15, 17, 19 e 24.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così modificato dall'art. 5 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .