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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010

Art. 38.
(Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti ai sensi dell'articolo 72 della Legge)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 37, commi 1, 2, e 3, i titolari delle strutture ricettive ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 72 della Legge compilano lo specifico modello relativo ai requisiti per i quali, con le tempistiche di cui alle tabelle dei requisiti minimi delle diverse tipologie di strutture ricettive, allegate al presente regolamento, si impegnano ad adeguarsi.
2. Le Province, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, dell'articolo 37, e del modello di cui al comma 1, provvedono, mediante atto amministrativo, a classificare la struttura al livello più basso e ad inviare copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
3. I titolari delle strutture ricettive di cui al comma 1 comunicano l'avvenuto adeguamento dei servizi, dotazioni e accessori entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui alle allegate tabelle dei requisiti minimi delle diverse tipologie di strutture ricettive.
4. A seguito dell'avvenuto adeguamento le Province provvedono, mediante atto amministrativo, a classificare la struttura al livello corrispondente ovvero all'unico livello corrispondente ai requisiti posseduti e ad effettuare gli aggiornamenti utilizzando il sistema informativo turistico regionale.
5. In caso di mancato adeguamento provvedono, mediante atto amministrativo, alla revoca della classificazione.

Note del Redattore:

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Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .

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Articolo così modificato dall'art. 5 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .