Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3
Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) (3)
Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010
Art. 34.
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Per l'esercizio delle strutture disciplinate dal presente regolamento, con esclusione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, si applica la dichiarazione di inizio attività di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 della l. 241/1990 .
2. La dichiarazione di inizio attività è presentata al Comune territorialmente competente anche mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto a cura dell'Amministrazione comunale.
3. La dichiarazione di inizio attività è corredata ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 , anche mediante autocertificazioni ove previste dalla normativa vigente, dalla documentazione comprovante il possesso:
a) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dell'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), con esclusione delle ditte individuali, per le quali l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività, e delle attività gestite con carattere occasionale o saltuario;
c) del nulla osta igienico sanitario e delle certificazioni relative all'impiantistica e in materia di sicurezza;
d) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all'articolo 42 della Legge;
e) della classificazione attribuita ai sensi del presente regolamento.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 è corredata da un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché di documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo.
5. Il Comune comunica alla Provincia la denuncia di inizio attività nonché tutti gli atti che comportano sospensione o cessazione dell'attività entro quindici giorni.
Note del Redattore:
Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .