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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010

Art. 30.
(Sopralluoghi)
1. Le Province procedono tramite sopralluoghi, entro ventiquattro mesi dall'attribuzione della classificazione ai sensi degli articoli 26, 37 e 38, alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature previsti nelle classificazioni attribuite. Al termine delle procedure le Province procedono alla conferma della classificazione o, se del caso, alla riclassificazione.
2. Le Province effettuate le procedure di cui al comma 1 verificano, ogni trentasei mesi, tramite sopralluoghi, i requisiti posseduti dalle strutture ricettive.
3. Le Province ed i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, effettuano sopralluoghi, ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2, volti alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Note del Redattore:

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Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .

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Articolo così modificato dall'art. 5 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .