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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010

Art. 3.
(Gestione unitaria)
1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi complementari.
2. Nelle strutture ricettive di tipo case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici è consentita la fornitura di servizi diversi da quello di pernottamento in capo ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, ai sensi del comma 4, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con quanto previsto dalla classificazione, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti.
3. La dichiarazione dei requisiti presentata ai sensi degli articoli 27, 37 e 38 è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi.
4. Le convenzioni di cui al comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri servizi accessori e devono prevedere in particolare:
a) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento e dei soggetti gestori degli ulteriori servizi di avvalersi, per il periodo di validità della convenzione, di dotazioni, impianti ed arredi e di prestare servizi coerenti alla classificazione attribuita ai sensi dell'articolo 48 della Legge nonché l'impegno a garantire il buon funzionamento dell'esercizio ricettivo nel suo complesso;
b) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento di consegnare ai soggetti gestori degli ulteriori servizi una copia del provvedimento di classificazione attribuita dalla Provincia.

Note del Redattore:

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Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .

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Articolo così modificato dall'art. 5 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .