Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3
Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) (3)
Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010
Art. 29.
(Variazione della classificazione e aggiornamento dati)
1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 26, 37 e 38 comunicano alle Province ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
2. Ai fini della verifica della corretta implementazione del sistema informativo turistico regionale le Province, entro il 30 agosto di ogni anno, inviano, anche mediante posta elettronica, ai titolari delle strutture ricettive un documento riportante la sintesi dei dati contenuti nella dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature, nonché dei prezzi minimi e massimi applicati.
3. I titolari delle strutture ricettive entro il 1° ottobre provvedono, anche mediante posta elettronica o fax, a confermare i dati di cui al comma 2 ovvero ad indicare difformità o variazioni degli stessi.
4. Le Province, nel caso di modifiche che comportano la variazione del livello di classificazione o del numero delle unità abitative e relativi posti letto, provvedono, entro sessanta giorni, mediante atto amministrativo, a seguito di eventuale sopralluogo, all'attribuzione della nuova classificazione e all'aggiornamento del sistema informativo turistico regionale.
5. Nel caso di modifiche diverse da quelle di cui al comma 4, le Province provvedono, entro trenta giorni, ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale.
6. Le Province, a seguito delle modifiche apportate, inviano ai titolari copia vidimata della classificazione attribuita.
Note del Redattore:
Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .