Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3
Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) (3)
Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010
Art. 22.
(Caratteristiche delle mini-aree di sosta)
1. Le mini-aree di sosta, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 26, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "MAS".
2. Le mini-aree di sosta devono essere:
a) realizzate in modo da permettere l'agevole accesso da parte dei veicoli, il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere;
b) opportunamente dimensionate in relazione al minor impatto ambientale possibile;
c) indicate con appositi segnali stradali e segnaletica orizzontale;
d) dotate di sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza.
Note del Redattore:
Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .