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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010

Art. 21.
(Superfici degli stalli e dotazioni igienico sanitarie delle aree di sosta)
1. Gli stalli destinati alla sosta dei caravan e autocaravan devono avere una superficie non superiore a metri quadrati 28.
2. Le aree di sosta devono essere dotate di almeno due servizi igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap nonché un erogatore esterno di acqua potabile.
3. Le aree di sosta devono essere dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'Sito esternoarticolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss.mm.ii. e dall'Sito esternoarticolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Note del Redattore:

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Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .

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Articolo così modificato dall'art. 5 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .