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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010

Art. 19.
(Superfici delle camere delle strutture ricettive di bed & breakfast)
1. Le camere devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiunti, per un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 6 per ogni posto letto. I letti aggiunti nei bed & breakfast classificati al livello 3 "soli" vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nei bed & breakfast classificati 1 e 2 "soli" i letti aggiuntivi possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.
3. Per gli esercizi di bed & breakfast esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 8 e a 12 metri quadrati.
4. Per le strutture di cui al comma 3, classificate ad un "sole", le superfici minime delle camere a uno o due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati.
5. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento nelle camere è consentita, a richiesta, l'aggiunta temporanea fino a due letti nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di 18 anni.
6. L'accesso alle camere da letto è garantito esclusivamente dai locali comuni o di servizio quali corridoi o disimpegni.

Note del Redattore:

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Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .

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Articolo così modificato dall'art. 5 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .