Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010

Art. 13.
(Superfici delle camere degli ostelli per la gioventù)
1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare fino ad un massimo di 4 posti letto in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto letto.
3. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento nelle camere è consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 10 a persona.
4. Per gli ostelli per la gioventù esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati.
5. Negli ostelli per la gioventù esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della l. r. 13/1992 , non dotati delle superfici di cui ai commi 1 e 2 e in deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento è sufficiente sia garantita nelle camere una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così modificato dall'art. 5 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .