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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010

Art. 11.
(Superfici e volumi delle case per ferie)
1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare altri letti, in presenza di una superficie ulteriore rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto letto.
3. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento, nelle camere è consentito:
a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 10 a persona;
b) l'aggiunta temporanea, a richiesta, fino a due letti nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
4. Per le case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per quelle nuove localizzate in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati.
5. Nelle case per ferie esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), non dotate della superfici di cui ai commi 1 e 2 e in deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento, è sufficiente che sia garantita nelle camere una cubatura minima di metri cubi 12 per persona.

Note del Redattore:

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Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .

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Articolo così modificato dall'art. 5 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .