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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 5 del 17 marzo 2010

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari), disciplina le attività di gestione e classificazione delle seguenti strutture ricettive di cui al Titolo III della citata legge, di seguito denominate strutture ricettive, con esclusione degli affittacamere e degli agriturismo:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) rifugi alpini ed escursionistici;
d) bed & breakfast;
e) case e appartamenti per vacanze;
f) appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
g) aree di sosta;
h) miniaree di sosta.
2. Le strutture ricettive di affittacamere sono disciplinate dal regolamento regionale 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)).
3. Gli agriturismo sono disciplinati dalla legge regionale 21 novembre 2007 , n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) e dal regolamento regionale n. 4 del 23 settembre 2008 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 ).

Note del Redattore:

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Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei "Bed & Breakfast" dell'allegato è stato abrogato dall' art. 40 del R.R. 21 febbraio 2011, n. 1 .

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Articolo così modificato dall'art. 5 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 e la l.r. 24/2019 .