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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 9.
(Superfici degli appartamenti)
1. Gli appartamenti delle residenze turistico-alberghiere, sono configurabili come segue:
a) monolocale attrezzato per il soggiorno ed il pernottamento;
b) bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati;
c) trilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati.
2. Il monolocale descritto al comma 1, lettera a) deve possedere una superficie minima di 18 metri quadrati divisa in:
a) una zona destinata al pernottamento avente una superficie minima di 10 metri quadrati per il primo posto letto, 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di 4 posti letto effettivi che possono essere collocati in modo permanente;
b) una zona soggiorno avente una superficie minima di 8 metri quadrati in cui è possibile collocare, a richiesta dell'ospite, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo di 4 posti letto aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall'angolo cottura.
3. Per le residenze turistico-alberghiere (R.T.A.) esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il monolocale descritto al comma 1, lettera a) deve possedere una superficie minima di 14 metri quadrati divisa in:
a) una zona destinata al pernottamento avente una superficie minima di 8 metri quadrati per il primo posto letto, 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto effettivi che possono essere collocati in modo permanente;
b) una zona soggiorno avente una superficie minima, di 6 metri quadrati in cui è possibile collocare, a richiesta dell'ospite, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo di 4 letti aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall'angolo cottura.
4. Gli appartamenti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono possedere:
a) camera/e stabilmente attrezzata/e per il pernottamento: superficie minima di 8 metri quadrati per un posto letto, 16 metri quadrati per due posti letto con possibilità di collocare, a richiesta dell'ospite, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo consentito di 4 posti letto di cui due aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore;
b) locale soggiorno: superficie minima di 8 metri quadrati in cui è possibile collocare, a richiesta degli ospiti, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo di 4 letti aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall'angolo cottura.
5. Per le R.T.A. esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli appartamenti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono possedere:
a) camera/e stabilmente attrezzata/e per il pernottamento: superficie minima di 8 metri quadrati per un posto letto, 14 metri quadrati per due posti letto e 6 metri quadrati ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto effettivi che possono essere collocati in modo stabile;
b) locale soggiorno: superficie minima di 6 metri quadrati in cui è possibile collocare, a richiesta degli ospiti, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo di 4 letti aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall'angolo cottura.
6. Negli appartamenti trilocali, di cui al comma 1, lettera c) presenti nelle R.T.A. classificate quattro stelle non è possibile collocare letti nel locale soggiorno. Nelle R.T.A. classificate due o tre stelle è possibile collocare letti nel locale soggiorno esclusivamente in presenza di un secondo ulteriore locale bagno.
7. Per le R.T.A. di nuova apertura che richiedono la classificazione a quattro stelle, le superfici minime indicate ai commi 2 e 4, sono aumentate di:
a) 1 metro quadrato per le camere ad un letto;
b) 3 metri quadrati per le camere a due letti;
c) 2 metri quadrati per ogni ulteriore letto consentibile nelle camere;
d) 2 metri quadrati per la dimensione minima del locale soggiorno e per ogni posto letto aggiuntivo.
8. Nelle R.T.A. esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentita la presenza di unità abitative costituite da monolocale attrezzato per il pernottamento. Tale monolocale deve possedere una superficie minima di 8 metri quadrati per il primo posto letto e 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di 4 posti letto effettivi che possono essere collocati in modo stabile. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall'angolo cottura.
9. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondata all'unità.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .