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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 7.
(Superfici delle camere delle strutture ricettive alberghiere)
1. Negli alberghi, nelle locande e nelle residenze d'epoca la superficie minima delle camere, è fissata in 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per quelle a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiuntivi, con un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore di 6 metri quadrati per ogni posto letto. I letti aggiuntivi vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore.
3. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento nelle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere è consentita, a richiesta, l'aggiunta temporanea, fino a due letti nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di 18 anni (1)

Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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4. Per gli alberghi classificati successivamente al 26 maggio 1994 - data di entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1994, n. 23 (Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle strutture ricettive alberghiere) - e per quelli di nuova apertura, richiedenti la classificazione a quattro e cinque stelle le superfici minime indicate al comma 1, sono aumentate di 1 metro quadrato per le camere a un letto e di 3 metri quadrati per le camere a due letti. In tali casi le superfici di cui al comma 2 sono aumentate di 2 metri quadrati ogni posto letto aggiuntivo.
5. Per gli alberghi classificati alla data del 26 maggio 1994 nonché per le locande derivanti dalla trasformazione degli stessi, limitatamente alle camere già autorizzate allora, sono ammesse superfici inferiori a quelle di cui al comma 1 con i seguenti limiti:
a) 6 metri quadrati per le camere ad un letto e 10,50 metri quadrati per le camere a due letti degli alberghi classificati a una e due stelle;
b) 6,40 metri quadrati per le camere ad un letto e 11,20 metri quadrati per le camere a due letti degli alberghi classificati a tre e quattro stelle.
6. Negli alberghi di cui al comma 5, dotati di camere aventi superfici superiori a quelle indicate al citato comma, non è consentita la riduzione delle superfici stesse fatti salvi i casi in cui la riduzione sia finalizzata all'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste, nel rispetto dei limiti delle superfici di cui al comma 5.
7. Negli alberghi e nelle locande classificati successivamente al 26 maggio 1994 e precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso di installazione di bagni privati è consentita la riduzione delle superfici delle camere di cui al comma 1 con i seguenti limiti:
a) 6 metri quadrati per le camere ad un letto degli alberghi classificati una stella e per le locande classificate a due stelle;
b) 7 metri quadrati per le camere ad un letto degli alberghi e delle locande classificati due e tre stelle;
c) 12 metri quadrati per le camere a due letti degli alberghi e delle locande classificati una, due e tre stelle.
8. Al fine di evitare l'alterazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici, non sono assoggettate agli standard di cui ai commi 1 e 4 le strutture ricettive alberghiere esistenti, classificate una, due e tre stelle - localizzate negli ambiti in deroga ovvero soggette ai vincoli storico culturali previsti dalla Sito esternoParte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137 ) - nel caso di interventi di ampliamento effettuati su volumi esistenti o comportanti la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici agibili che risultino strutturalmente e architettonicamente connessi con l'organismo edilizio esistente. In tali casi, per le strutture classificate una, due e tre stelle, le superfici sono ridotte a:
a) 7 metri quadrati per le camere ad un letto;
b) 12 metri quadrati per le camere a due letti.
9. Le superfici di cui ai commi precedenti si applicano anche alle camere costituenti le bicamere di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), nelle quali non è possibile collocare letti aggiuntivi.
10. La superficie delle camere a due letti degli alberghi diffusi classificati al livello tre stelle può essere ridotta a 12 metri quadrati nei casi in cui si eviti il ricorso a interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici.
11. Le residenze d'epoca derivanti dalla trasformazione di alberghi classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono mantenere le dimensioni delle camere autorizzate all'atto della precedente classificazione nonché avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
12. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati, salvo i casi di cui ai commi 5, 7 e 8, è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .