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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 43.
(Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le Province inviano ai titolari delle strutture ricettive alberghiere, classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) nonché certificate ai sensi della legge regionale 15 novembre 1996, n. 49 (Istituzione e disciplina delle locande), una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature possedute sulla base della classificazione o della certificazione attribuita ai sensi della previgente normativa.
2. I titolari delle strutture ricettive alberghiere provvedono a restituire, entro sessanta giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata dalla Provincia ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 445/2000 e corredata da un rilevo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché di documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo.
3. La dichiarazione è altresì corredata dalla documentazione attestante il valido titolo di possesso in capo al titolare dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva.
4. Le Province possono effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 5 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.
5. Le Province entro centoventi giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 provvedono, mediante atto amministrativo, all'attribuzione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva alberghiera. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
6. La classificazione attribuita ai sensi del presente articolo sostituisce quella attribuita ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) o la certificazione di cui alla legge regionale 15 novembre 1996, n. 49 (Istituzione e disciplina delle locande) (15)

Comma inserito dall' art. 10 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .