Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)
Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009
Art. 42.
(Autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere)
1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività delle strutture ricettive alberghiere è subordinato al preventivo rilascio della classificazione di cui all'articolo 32, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), della Legge.
2. L'aggiornamento o la voltura dell'autorizzazione all'esercizio delle attività delle strutture ricettive alberghiere, qualora riguardi le caratteristiche, le attrezzature e qualunque dato rilevante ai fini della classificazione, è subordinato al preventivo aggiornamento o alla voltura della classificazione di cui all'articolo 32.
3. L'autorizzazione deve riportare la capacità ricettiva della struttura attribuita dalla Provincia all'atto della classificazione.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di nuove strutture, le modificazioni e le eventuali sospensioni o revoche, devono essere comunicati dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.
5. I Comuni provvedono, a seguito del rilascio della classificazione ai sensi dell'articolo 43 e 44, all'aggiornamento dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Province.
Note del Redattore:
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .