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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 41.
(Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive alberghiere)
1. La denominazione della struttura ricettiva alberghiera non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive alberghiere appartenenti alla medesima tipologia nell'ambito dello stesso Comune.
2. Al fine di consentire le dovute verifiche, in ordine a quanto previsto al comma 1, i titolari delle strutture ricettive alberghiere allegano alla domanda di rilascio o revisione della classificazione copia del bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio soggetta all'assenso della Provincia. In caso di diniego i titolari sono tenuti a modificare la denominazione sulla base delle indicazioni della Provincia.
3. Le strutture ricettive alberghiere classificate a quattro o cinque stelle possono comprendere nella propria denominazione quella di "Grand Hotel" o "Palace", sono fatte salve le denominazioni delle strutture esistenti.
4. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva alberghiera in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.
5. Le strutture ricettive alberghiere possono integrare le denominazioni con quelle delle catene, marchi o gruppi di appartenenza.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .