Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)
Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009
Art. 39.
(Elenco delle caratteristiche qualitative)
1. La Giunta regionale, sentito lo specifico Comitato tecnico di cui all'articolo 54 della Legge, approva l'elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 53 della Legge.
Note del Redattore:
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .