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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 31.
(Complessi turistico ricettivi)
1. Le strutture costituenti i complessi turistico ricettivi di cui all'articolo 36 della Legge sono classificate separatamente con l'indicazione dei servizi, locali, spazi, attrezzature, impianti e dotazioni comuni, utilizzati congiuntamente nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
2. Nei complessi turistico ricettivi i servizi e le dotazioni gestite in forma congiunta devono garantire il rispetto dei requisiti obbligati previsti per le diverse strutture costituenti il complesso, in relazione agli specifici livelli di classificazione.
3. Tra i gestori delle diverse strutture costituenti i complessi turistico ricettivi, deve essere stipulata apposita convenzione che regoli i rapporti tra gli stessi con particolare riguardo ai servizi e dotazioni gestiti in forma congiunta per le finalità di cui al comma 2. In particolare per i servizi di ricevimento, qualora gestiti in forma congiunta, devono essere garantiti gli specifici orari e gli standard di prestazioni richiesti.
4. Nel caso in cui i servizi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni gestite in forma congiunta siano localizzati ad una distanza superiore a 250 metri di percorrenza pedonale dalle unità abitative, deve essere garantito un servizio di trasporto a richiesta e gratuito.
5. Nei complessi turistico ricettivi, al fine di garantire il rispetto della normativa di pubblica sicurezza, sono organizzati percorsi, anche mediante l'uso di adeguati sistemi tecnologici, utili a garantire una separazione dei flussi dei clienti rispetto a quelli degli altri eventuali fruitori della struttura o dell'impianto.E' garantita la possibilità di operare il controllo degli accessi agli immobili costituenti il complesso dalla zona ricevimento, indipendentemente dalla localizzazione della stessa, anche mediante sistemi tecnologici.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .