Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)
Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009
Art. 27.
(Motel)
1. Assumono la denominazione di "motel" gli alberghi, di norma, ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione, di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurino alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti, servizi di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative autorizzate, servizi di bar, ristorante, tavola calda o fredda.
Note del Redattore:
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .