Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)
Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009
Art. 23.
(Servizi offerti e dotazioni, impianti e attrezzature forniti)
1. L'ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigente normativa regionale per le singole strutture costituenti, offre i servizi minimi e possiede le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella Tabella "OD" allegata al presente Regolamento.
Note del Redattore:
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .