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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 21.
(Elementi di localizzazione dell'ospitalità diffusa)
1. La struttura ricettiva di ospitalità diffusa è funzionale ad una fruizione estensiva del territorio e richiede, nel contempo, una precisa caratterizzazione ed individuabilità del territorio stesso, nonché un'elevata qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. Le strutture ricettive ed il centro di ricevimento costituenti l'ospitalità diffusa sono localizzati nell'ambito di borghi o nuclei o edifici singoli per i quali siano riscontrabili condizioni di riconoscibile pregio storico ambientale.
2. Le condizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono riconosciute qualora:
a) per quanto riguarda il borgo o nucleo: si tratti di un nucleo edificato classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" o ad essa assimilabile, ai sensi del d.m. 1444/68, ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della l.r. 36/97 al quale siano attribuite dal P.U.C. tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico caratterizzati da un raggruppamento di edifici di pregio storicoambientale;
b) per quanto riguarda gli edifici singoli, da intendersi come edifici già esistenti in siti diversi dai borghi o nuclei di cui alla lettera a) aventi le seguenti caratteristiche:
I. costruiti prima del 1900;
II. tipologia e modalità costruttive tradizionali del territorio ovvero da stile architettonico e decorativo riconoscibile;
II I. localizzati in ambiti classificati "IS" (Insediamenti sparsi) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o siano caratterizzati da vincoli ai sensi del Sito esternodlgs n. 42/2004 e s.m..
3. I nuclei e i borghi storici di cui al comma 2, lettera a) sono localizzati all'interno di una località abitata nella quale siano residenti non più di duemila persone.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .