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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 20.
(Requisiti gestionali per l'ospitalità diffusa)
1. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla gestione unitaria di una pluralità di strutture ricettive diffuse sul territorio, appartenenti ad una o più delle tipologie tra quelle indicate all'articolo 19 e di imprese fornitrici di servizi complementari a quello del pernottamento, garantita attraverso la presenza di un "centro di ricevimento", da intendersi come il punto attraverso il quale vengono forniti in modo unitario i servizi di promozione e commercializzazione, compresi i servizi di prenotazione, ricevimento, accoglienza e punto informazioni.
2. Per la gestione del centro di ricevimento i titolari delle strutture ricettive che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, costituiscono un consorzio, o altro soggetto giuridico, che assuma la responsabilità della conduzione del centro. I titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.
3. Il soggetto giuridico che gestisce il "centro di ricevimento", al fine di potenziare l'offerta turistica del territorio interessato, può creare o gestire ulteriori servizi, quali impianti sportivi, sale polivalenti, servizi di benessere, dei quali, previa acquisizione della titolarità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, assume la responsabilità della conduzione.
4. Nell'ambito della gestione delle strutture e dei servizi che compongono l'ospitalità diffusa viene adottato un unico logo commerciale ed utilizzata una segnaletica omogenea.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .