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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 2.
(Definizioni)
1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per "Legge" la l.r. 2/2008 ;
b) per "ambiti in deroga" quelli localizzati nelle zone omogenee classificate "A" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttiv i e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti) o ad esse assimilabili in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o altri ambiti, che i Comuni, in applicazione del presente regolamento, possono individuare, nell'ambito del regolamento edilizio, allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio edilizio avente valenza storica e culturale;
c) per "strutture esistenti" le strutture ricettive alberghiere classificate e in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ad una certa data con riferimento a quanto previsto da specifiche disposizioni del presente Regolamento.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .