Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)
Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009
Art. 19.
(Ospitalità diffusa)
1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa.(19)
1 bis. Qualora l’ospitalità diffusa sia localizzata in Comuni con un complessivo numero di residenti non superiore a 5.000, ovvero localizzate in un unico Comune il limite minimo dei posti letto, comprensivo dei posti letto aggiuntivi è fissato a 25. (20)
Note del Redattore:
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .