Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)
Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009
Art. 18.
(Progetti avviati di alberghi diffusi)
1. Ai fini della classificazione di cui all'articolo 32, con particolare riferimento ai requisiti minimi previsti dall'allegata tabella "C", per progetti avviati di alberghi diffusi si intendono quelli:
a) per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sia stata avviata la procedura volta al rilascio del titolo edilizio;
b) presentati quali programmi integrati nell'ambito della procedura di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1593 del 18 dicembre 2007.
Note del Redattore:
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .